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Convenzione ex articolo 14

La Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili” stabilisce l’obbligo di assumere dipendenti con disabilità per le attività imprenditoriali con 15 o più dipendenti.

Dal 1 gennaio 2018 per i datori di lavoro che occupano 15 dipendenti scatta l’obbligo di assumere un disabile automaticamente, senza necessità di attendere la nuova assunzione.

Grazie all’Art.14 del D.lgs 276/2003, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, le aziende possono adempiere a parte di tali obblighi esternalizzando lavoro alle cooperative sociali che impiegano lavoratori disabili con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Per la durata della convenzione, il datore di lavoro committente potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa per la copertura di tutta o parte della propria quota d’obbligo.

La commessa di lavoro affidata alla cooperativa non deve necessariamente riguardare l’attività dell’azienda ma può anche essere riferita ad attività di servizi.

Assumere lavoratori altrimenti esclusi dal mercato del lavoro è la finalità della nostra attività d’impresa.

Finalità della convenzione

Ad oggi, un significativo numero di aziende ha sottoscritto convenzioni ai sensi dell’Art. 14 con la nostra cooperativa.

L’esperienza insegna che ricorrere a una convezione consente di raggiungere alcune finalità specifiche:

  • finalità sociale: la convenzione promuove l’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle categorie protette che diversamente avrebbero ridotte possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro;
  • finalità giuridica, legata all’assolvimento dell’obbligo di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette.
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