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Statuto

Allegato “B” al rep. n. 20.139/12.901

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È vigente, con sede nel comune di Caravaggio (BG), la Società cooperativa denominata:

“IL SUSINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”

Spetta all’organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale.

Spetta all’assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell’art.2512 e ss. c.c. la società:

  1. a) non può distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al numero massimo previsto per i dividendi;
  3. c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
  4. d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo articolo 4 finalizzate all’inserimento e all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381/91.

La Cooperativa esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.

La Cooperativa ha lo scopo di procurare ai soci continuità d’occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi forma, con le modalità previste dalla legge.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art.4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per conseguire la valorizzazione della persona svantaggiata e la costruzione di una immagine positiva di sè come persona che ha una sua autonomia, un suo ruolo attivo nella comunità, la possibilità di soddisfare aspettative sociali e familiari, la cooperativa si prefigge prioritariamente di:

– studiare e gestire per soggetti parzialmente professionalizzati situazioni lavorative nelle quali, accanto alla dimensione produttiva, vi siano anche spazi educativi, ricreativi, comunitari per mantenere in tali soggetti le capacità acquisite frequentando la scuola dell’obbligo o gli istituti di formazione professionale puntando inoltre allo sviluppo delle potenzialità ancora esplicabile utilizzando quale strumento l’attività lavorativa;

– produrre e commercializzare manufatti in genere, in proprio o per conto di terzi;

– svolgere il servizio di assemblaggio e svolgere lavorazioni conto terzi;

– erogare servizi a privati, imprese ed Enti Pubblici.

In via sussidiaria e complementare allo scopo sopra indicato, la cooperativa potrà inoltre:

– promuovere iniziative che favoriscano la sensibilizzazione della società soprattutto nei confronti dei problemi dei disabili psichici e fisici ed il progresso sociale ed economico degli stessi;

– stimolare l’intervento in campo locale in ordine al soddisfacimento dei bisogni della comunità e dei cittadini svantaggiati, anche mediante la gestione diretta;

– gestire servizi di comunità, di animazione, assistenza, accoglienza e riabilitazione;

– erogare servizi a privati, imprese ed Enti Pubblici, ivi compresa la gestione di attività di ricerca e di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale, professionale e cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio fra i soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale.

E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

La cooperativa potrà, infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

  • concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  • partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  • contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa.

Possono essere soci cooperatori:

1) i lavoratori di ambo i sessi che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all’esercizio dell’impresa sociale prestando la loro attività produttiva;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

4) le persone svantaggiate di cui all’art.4, primo comma della legge 381/91 compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Possono essere soci, altresì, ma solo come finanziatori le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell’organo amministrativo.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art.6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art.7 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 19, comma primo punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono  rappresentati da quote trasferibili del valore minimo nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art.8 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.9 (Deliberazione di emissione)

Le quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

  1. a) l’importo complessivo dell’emissione;
  2. b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
  3. c) il termine minimo di durata del conferimento;
  4. d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
  5. e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.

Art.10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art.2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. b) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge;
  3. c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  4. d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

  1. a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
  3. c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art.12 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

  1. a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

– del capitale sottoscritto;

– dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

  1. b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

  1. a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.
  4. d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.15 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione.
  2. b) che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione, o che risulti inadempiente in modo continuativo e persistente agli obblighi connessi alla propria categoria sociale di appartenenza.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, gli obblighi connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale, con conseguente dovere del socio di tenere un comportamento coerente e funzionale con la categoria di appartenenza, sono i seguenti:

  • per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
  • per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
  • per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
  1. c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
  2. d) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
  3. e) nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
  4. f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza preventiva autorizzazione dell’organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all’Arbitro nominato ai sensi dell’art.37 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, nell’ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 8 d.lgs. 112/2017, il socio escluso può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell’esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevi-mento che sull’esclusione si pronunci l’Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.16 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.21, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art.2545-quinquies, terzo comma, cod. civ..

Art.17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto nei termini previsti dall’articolo 2949 c.c., fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art.15, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art.1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore di un valore minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

4) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

5) dalla riserva straordinaria;

6) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.

Art.20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art.11.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Art.21 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
  2. b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  4. d) ad eventuali dividendi in misura tassativamente non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente (art.2512 e ss. c.c.).

A questo proposito è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori e remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.22 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art.2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da se soli o combinati tra loro):

  1. a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
  2. b) la qualifica / professionalità;
  3. c) i compensi erogati;
  4. d) il tempo di permanenza nella società;
  5. e) la tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;
  6. f) la produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

 TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  1. a) l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
  2. b) l’approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi di legge;
  3. c) la nomina dell’organo amministrativo e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  4. d) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
  5. e) l’erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;
  6. f) l’approvazione del regolamento di cui all’art.6 della Legge n.142 del 2001;
  7. g) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall’art.6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001
  8. h) le modificazioni dell’atto costitutivo;
  9. i) l’istanza di riesame presentata dal socio escluso;
  10. j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  11. k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delibera assembleare con le modalità previste dall’art.2479 bis c.c., fermi restando i quorum di cui all’art. 25 del presente statuto.

Art.24 (Convocazione)

La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione che ne garantisca l’avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione (quali ad esempio la posta elettronica con avviso di ricevimento, raccomandata a mano), inviata almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l’articolo 2479 bis del codice civile.

Art.25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art.26 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea che modifichi lo statuto sociale (o quando richiesto dalla legge) deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.27 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.9.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.28 (Presidenza dell’Assemblea)

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in assenza di questi, dalla persona designata dall’assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.29 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.

L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

– non essere interdetto, inabilitato o fallito;

– non essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dagli eventuali soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

– aver maturato un’esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l’esercizio di:

  1. a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  2. b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

– non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiori ai tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, qualora non sia stato direttamente nominato dall’assemblea dei soci.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Art.30 (Consiglio di amministrazione)

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art.31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

I1 consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art.32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente art.29, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art.2386 cod. civ..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l’assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art.34 (Compensi agli Amministratori)

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l’incarico se non espressamente deliberato dall’assemblea dei soci. Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L’assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme reputate idonee un’indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art.35 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al solo presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.

Art.36 (Organo di controllo)

Allorchè sia previsto dalla legge, per la revisione legale dei conti è nominato un Organo di Controllo o un Revisore dei Conti, iscritto nell’apposito Registro.

L’Organo di Controllo, tra l’altro, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed esercita anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.

I poteri, il funzionamento e la scadenza del predetto Organo di Controllo o Revisore sono disciplinati dalle disposizioni in tema di società per azioni e, laddove applicabile, in tema di impresa sociale.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

La cessazione dell’Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l’Organo è stato ricostituito.

L’Organo di controllo è rieleggibile.

Per essere nominati, i membri dell’Organo di controllo devono possedere requisiti di specchiata onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il compenso dell’Organo di controllo è determinato dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del suo ufficio.

Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, i soci, su proposta motivata dell’Organo di controllo, se esistente, nominano il Revisore Legale dei Conti (o la Società di Revisione Legale) e ne determinano, per tutta la durata dell’incarico, il corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento.

Si applicano al Revisore Legale dei Conti (o alla Società di Revisione Legale) tutte le norme previste per gli stessi dalla legge. In mancanza del Revisore Legale dei Conti (o della Società di Revisione Legale), la revisione legale dei conti è esercitata dall’Organo di controllo.

L’assemblea dei soci potrà sempre nominare un Organo di Controllo o Revisore, monocratico o collegiale, anche qualora non fosse obbligatorio per legge.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell’Autorità Giudiziaria, dovrà essere demandata ad un arbitro che sarà nominato dalla camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo ai cui regolamenti è fatto espresso rinvio.

L’arbitro deciderà ritualmente secondo diritto, entro 180 giorni dalla nomina, disponendo anche in riferimento alle spese.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.38 (Scioglimento anticipato)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.22, lett. c) e dell’eventuale sopraprezzo;

– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 Art.40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all’ordine del giorno l’esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art.41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Treviglio 17 gennaio 2019

F.to SOLIVERI Angelo

F.to FINARDI Stefano L.S.

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